In merito alle norme attuate dal governo per contrastare il Covid-19 dal 1° maggio stop all’obbligo di utilizzo delle mascherine al chiuso; tuttavia fino al 15 giugno saranno ancora obbligatorie le Ffp2 sui mezzi pubblici e al cinema.
Per viaggiare, salire su aerei, treni e bus oppure per andare al cinema o a teatro servirà ancora la mascherina Ffp2, in tutti gli altri luoghi sarà soltanto “raccomandata” e non più “obbligatoria”.
Sul fronte lavoro, anche per andare in ufficio decade l’obbligo di mascherina.
Green Pass
Non sarà più necessario mostrare il green pass.
Dal 1° maggio la certificazione verde continuerà a servire per dimostrare l’avvenuta vaccinazione o guarigione, ma non sarà più obbligatoria nei:
- luoghi di lavoro,
- uffici pubblici,
- negozi,
- bar e ristoranti,
- sui mezzi di trasporto,
- in mense e catering,
- cinema e teatri,
- a concerti,
- eventi sportivi,
- convegni e congressi,
- in centri benessere,
- centri culturali, sociali e ricreativi,
- concorsi,
- sale gioco,
- feste e discoteche.
L’unica eccezione riguarda gli esercenti le professioni sanitarie dei lavoratori negli ospedali e nelle Rsa.
Scuola
Il decreto prevede che i ragazzi e i bambini sopra i 6 anni utilizzino la mascherina fino alla fine dell’anno scolastico.
Mascherine
Per i luoghi di lavoro c’è una raccomandazione a proteggersi.
Mentre fino al 15 giugno “è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 nei seguenti casi:
- per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity,
- Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo
- grado e di secondo grado;
- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
- È altresì fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (Rsa), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.
È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.
Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.