Per poter viaggiare sui mezzi pubblici è indispensabile avere con se l’adeguato titolo di viaggio, che si tratti di biglietto, di abbonamento o bonus vari.
Tale titolo deve essere sempre portato con sé ed esposto alla eventuale richiesta dei controllori, diversamente si può incorrere ad una sanzione amministrativa.
Le multe per chi viaggia senza titolo di viaggio vanno pagate, tuttavia, talvolta è possibile non pagarle senza alcuna ripercussione.
Esistono alcuni casi specifici nei quali è possibile non pagare la multa, in modo legale, nonostante si sia viaggiato senza biglietto.
Abbonamento dimenticato a casa
L’abbonamento ai mezzi pubblici deve essere sempre esibito alla richiesta dei controllori; diversamente, non avendo la possibilità di verificare l’effettiva esistenza di un abbonamento, possono procedere a multare il soggetto.
Per non pagare la multa è farla annullare è sufficiente presentarsi agli uffici amministrativi dell’ente che ha emesso la multa è portare: l’abbonamento, la multa ed un documento d’identità.
Multa ingiusta
Le casistiche in cui è opportuno presentare ricorso per una multa ritenuta ingiusta sono tante, tuttavia esistono alcuni casi riconosciuti che non ammettono spazio di replica e garantiscono legalmente di non dover pagare la multa.
Il primo caso riguarda il rispetto dei termini e delle modalità di legge con cui viene comunicata la sanzione amministrativa.
Quest’ultima, ad esempio, deve essere notificata al soggetto entro 90 giorni dalla data di presunta trasgressione, pena la nullità.
Un’altra eventualità comune è la perdita del biglietto dovuta magari all’affollamento del mezzo.
In questo caso il ricorso è del tutto giustificato ma sarà necessario provare l’acquisto del biglietto oppure la sua presenza, magari grazie alla testimonianza dell’autista o di un passeggero.
Tenete conto che il ricorso non ha senso di essere utilizzato se le ragioni della multa sono incontestabili. In quest’ultimo caso è quindi preferibile pagare subito la multa e così usufruire della sanzione ridotta.
Ricorso in opposizione
L’altro scenario nel quale è possibile non pagare la multa ricevuta è quando esistano dei motivi per opporre un ricorso.
In questi casi il viaggiatore deve dimostrare di avere ricevuto la multa a torto, ad esempio perché si trovava in una situazione di emergenza o magari qualcuno ha fornito i suoi dati anagrafici al suo posto.
Il presunto trasgressore ha 30 giorni di tempo, che salgono a 60 per i residenti all’estero, per inviare il modulo di ricorso direttamente alla ditta di trasporti.
Il tempo decorre dal momento in cui viene effettuata la sanzione oppure dalla data di notifica avvenuta in differita.
Ecco i passaggi da seguire:
- Effettuare le proprie dichiarazioni se la notifica è avvenuta al momento della presunta trasgressione, indicando anche i nomi di eventuali testimoni.
- Compilare il modulo di reclamo con la propria versione dei fatti e il motivo per cui la multa non dovrebbe sussistere, completando con tutti i documenti di supporto come le dichiarazioni dei testimoni o fotografie.
- Allegare alla documentazione il verbale ricevuto.
- Spedire il tutto per mezzo di raccomandata A/R alla ditta di trasporti.
Se ricorso viene respinto?
Nel caso il proprio ricorso venga respinto o che il Giudice di Pace emani un’ingiunzione al pagamento è possibile, comunque, appellarsi alla decisione del GiP.
L’appello deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica (60 per i residenti all’estero) dell’avverso ricorso.
A questo punto si procederà alla fissazione di una vera e propria udienza, per la quale non è obbligatoria l’assistenza legale, durante cui saranno ascoltate le parti e visionate tutte le prove.
A questo punto sarà il Giudice di Pace a decidere sulla questione, archiviando la multa oppure emanando una nuova e inappellabile ingiunzione al pagamento.
Entrambe le soluzioni prevedono semplicemente il costo per la spedizione della raccomandata, tuttavia per giudizi di valore superiore a 1100 € è obbligatorio farsi assistere da un avvocato.