Senza alcun preavviso aveva ricevuto la richiesta di pagamento dell’acqua relativa alle annualità 2003-2008, crediti ormai prescritti. «L’utente non può pagare i ritardi del gestore»
COMUNICATO STAMPA
Latina – Minturno, 4 gennaio 2018 – L’utente non può pagare i ritardi e le inadempienze del gestore. Una cittadina del Comune di Formia (LT) aveva ricevuto nel 2015 un atto di citazione da parte di Acqualatina Spa in cui, senza alcuna precedente comunicazione di sollecito, si pretendeva il pagamento di 2.380,08 € relative alla fornitura di acqua negli anni dal 2003 al 2008, un periodo in cui l’utenza risultava intestata al coniuge ormai deceduto. La donna si è affidata a Confconsumatori Latina e ha ottenuto non solo l’annullamento della richiesta ma anche il rimborso delle spese legali.
Né le bollette in questione né altro tipo di sollecito risultavano essere stati recapitati prima della notifica dell’atto di citazione. Acqualatina, seppur espressamente onerata a depositare la documentazione comprovante la effettiva titolarità del diritto, non aveva provveduto e pertanto non aveva fornito prova utile a dimostrare che il diritto vantato non fosse caduto in prescrizione. Di conseguenza il Giudice di Pace di Gaeta nei mesi scorsi ha dichiarato la prescrizione del diritto e contestualmente ha annullato il debito, condannando la società Acqualatina al pagamento delle spese di lite.
«L’utente ha visto così tutelata la sua posizione – ha dichiarato l’avvocato Franco Conte legale della Confconsumatori Latina – poiché l’Ente Gestore non può accorgersi dopo oltre cinque anni di avere un diritto di credito per presunte fatture non pagate e richiedere quindi pagamenti per periodi di fornitura cosi indietro nel tempo. Questa sentenza, inoltre, si inserisce nel novero delle numerose pronunce che la nostra associazione, per il tramite dei propri legali, ha ottenuto in favore dei consumatori i quali hanno sempre il diritto di essere tutelati da abusi e forzature che sempre più vengono messe in atto dalle società di fornitura di servizi con richieste di fatture ormai prescritte o con ricalcoli a conguaglio per periodi eccessivamente lunghi. In questi casi è evidente la scarsa efficienza del Gestore che non può imputare all’ignaro utente la responsabilità della sua inadeguatezza nel richiedere e sollecitare in tempi congrui i pagamenti. Risalire cosi indietro nel tempo nella richiesta dei pagamenti lede inevitabilmente il buon diritto del consumatore il quale ha la necessità di poter verificare con dati certi e in tempi ragionevoli i propri consumi».
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