Tutte le informazioni per ripartire sicuri dal 18 maggio.
A decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attivitร economiche, commerciali e artigianali:
- commercio al dettaglio in sede fissa, compresi centri commerciali e outlet;
- commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi);
- attivitร artigianali;
- servizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- attivitร di servizi della persona (a titolo esemplificativo barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing), con lโesclusione delle attivitร di gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore;
- agenzie di viaggio.
Le attivitร di cui al punto 1 devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attivitร Economiche e Produttiveย elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni ed allegate alla presente ordinanza.
A decorrere da 18 maggio 2020 sono inoltre consentiti:
- lo svolgimento di attivitร sportive individuali, anche presso strutture e centri sportivi, nel rispetto delle misure di sanificazione e distanziamento fisico tra gli atleti, nonchรฉ tra atleti, addetti e istruttori, con esclusione di utilizzo degli spogliatoi, piscine, palestre, luoghi di socializzazione;
- lโattivitร nautica di diporto;
- il pilotaggio di aerei ultraleggeri;
- lโattivitร di pesca nelle acque interne (fiumi, laghi naturali e artificiali) e in mare (sia da imbarcazione che da terra che subacquea);
- lโattivitร di allenamento e di addestramento di animali in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari o degli allevatori e addestratori;
- lโapicultura;
- la caccia selettiva delle specie di fauna selvatica allo scopo di prevenire ed eliminare gravi problemi per lโincolumitร pubblica.
- per le attivitร ancora sospese, lโaccesso alle strutture e agli spazi aziendali esclusivamente al personale impegnato in attivitร di allestimento, manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonchรฉ a operatori economici ai quali sono commissionate tali attivitร finalizzate alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio propedeutiche a successive disposizioni di apertura. Le attivitร consentite ai sensi del presente punto riguardano anche i parchi divertimento e i parchi tematici.
Le attivitร di cui รจ consentita la riapertura adottano tutte le generali misure di sicurezzaย relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, allโigiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonchรฉ quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee di indirizzo per la riapertura allegate alla presente ordinanza. Le attivitร per le quali non sono definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di igiene e contenimento del contagio contenute:
- nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.
- nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione.
Allo scopo di assicurare la massima compatibilitร tra gli obiettivi di ripresa delle attivitร economiche e sociali e quelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico,ย i soggetti interessati dalla presente ordinanza si conformano alla disciplina degli orari di apertura delle attivitร commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco del comune di riferimento. Tali discipline prevedono in ogni caso la chiusura delle attivitร commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, servizi di somministrazione di alimenti e bevande sul suolo o da asporto.
Dal 20 maggio 2020 sono consentite:
- lโattivitร delle strutture ricettive extralberghiere (guest house o affittacamere, ostelli per la gioventรน, hostel o ostelli, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, bed & breakfast, country house o residenze di campagna, rifugi montani, rifugi escursionistici, case del camminatore, alberghi diffusi).
- lโattivitร escursionistica a piedi in natura e nellโaria aperta, anche a titolo professionale, a condizione del rispetto della distanza interpersonale di due metri tra i componenti del gruppo escursionistico.
Dal 25 maggio 2020 sono consentite le seguenti attivitร economiche e produttive:
- palestre e piscine;
- lโattivitร di somministrazione di alimenti e bevande allโinterno di centri e strutture sportive, nonchรฉ dei centri ricreativi e culturali, fermo restando la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive e la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in base a questo stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020;
- fermo restando la sospensione delle attivitร delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 รจ consentita lโattivitร corsistica individuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere ecc.).
A decorrere dal 29 maggio 2020 sono consentite le seguenti attivitร economiche e produttive:
- le attivitร degli stabilimenti balneari e lacuali, sulle spiagge libere e altre attivitร a finalitร turistico ricreativo che si svolgono sul demanio marittimo e lacuale;
- le attivitร dei parchi tematici, parchi zoologici, parchi divertimento, lunapark e spettacolo viaggiante;
- i campeggi, villaggi turistici, aree attrezzate per la sosta temporanea.
Resta fermo che, allo scopo di assicurare la massima compatibilitร tra gli obiettivi di ripresa delle attivitร economiche e sociali e quelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, i soggetti interessati dalla presente ordinanza si conformano alla disciplina degli orari di apertura delle attivitร commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco del comune di riferimento. Tali discipline prevedono in ogni caso la chiusura delle attivitร commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto, cui si aggiungono, con la presente ordinanza, le attivitร artigianali di prodotti alimentari (a titolo esemplificativo e non esaustivo pizzerie, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie ecc.), gli esercizi commerciali di vicinato di prodotti alimentari, le attivitร commerciali su area pubblica di prodotti alimentari.
Ordinanze:
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_news/Ordinanza_Z00041_16_05_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_news/Ordinanza_Z00042_19_05_2020.pdf



