Dal 15 novembre 2023 al 15 aprile 2024 su molte strade italiane si dovrà circolare con pneumatici invernali o catene a bordo.
La stagione invernale si sta avvicinando e bisogna prepararsi ad affrontarla al meglio anche dal punto di vista… “automobilistico”.
In Italia, nelle strade interessate, che vengono indicate da appositi cartelli posizionati dagli Enti proprietari quali ANAS, Regione, Provincia, Comune, dal 15 novembre al 15 aprile, le auto dovranno circolare con gomme da neve o con catene a bordo, mentre i ciclomotori solo in assenza di neve o ghiaccio.
Ma cosa si intende esattamente con la denominazione “pneumatici invernali” o gomme termiche? Si tratta di gomme specifiche che, con temperature inferiori ai 7 gradi, garantiscono alla vettura un livello superiore di aderenza con il terreno, non solo in presenza di neve e ghiaccio. Questo significa, pertanto, maggiore sicurezza. Il simbolo per identificare uno pneumatico invernale è un fiocco di neve (snowflake) che si trova sul fianco destro della ruota e la scritta M+S (o MS, M/S, M-S, M&S).
Per essere definito invernale, ogni pneumatico deve necessariamente avere questa scritta. Gli pneumatici M+S senza snowflake sono invece considerati all seasons, ovvero gomme per tutte le stagioni, che generalmente sono montate sui crossover e i SUV. Attenzione, però, le gomme all seasons e le gomme da neve non sono la stessa cosa: l’aderenza al terreno in caso di freddo è maggiormente garantita dalle gomme da neve.
Un semplice esempio può servire per comprendere l’importanza di dotare la propria auto di pneumatici invernali: considerando una velocità media di 90km/h, su fondo bagnato gli spazi di frenata con le gomme invernali si riducono del 30%, mentre su fondo innevato del 50%. A differenza delle gomme invernali, invece, le catene sono un dispositivo di emergenza, possono essere montate solo quando l’asfalto è innevato e impongono una velocità media non superiore ai 50km/h.
Cosa prescrive il Codice della Strada a riguardo? Sui tratti di strada e autostrada preceduti da un cartello con ruota catenata è obbligatorio:
- usare gli pneumatici invernali (termici);
- oppure avere a bordo sistemi antisdrucciolevoli adatti alle ruote del veicolo.
Gli pneumatici invernali, come detto, sono contrassegnati dal simbolo del fiocco di neve all’interno di una montagna stilizzata. È possibile anche utilizzare catene, ”ragni” o altri dispositivi antisdrucciolevoli, se conformi alla norma UNI 11313, che dal 1 aprile 2013 sostituisce l’omologazione CUNA NC 178-01, o alle norme ON V5117, ON V5119 o ON V5119, oppure alla norma ON V5121, normalmente riferita a “calze da neve”, in riferimento al ricorso presentato da un produttore e alla relativa circolare del Ministero dell’Interno; infine, possono essere usati anche altri dispositivi legalmente fabbricati e/o commercializzati in Unione Europea, Turchia e nello spazio EFTA (Associazione Europea di Libero Scambio), purché equivalenti UNI 11313 e ON V5117 in termini di affidabilità e sicurezza, dotati di certificazioni ed indicazioni di utilizzo, come previsto dal decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10 maggio 2011.
Chi viaggia SENZA CATENE o altri dispositivi antisdrucciolevoli a bordo o pneumatici da neve, dove previsto da apposita segnaletica, commette una violazione al Codice della Strada. La sanzione è differenziata a seconda che ci si trovi nei centri urbani o meno.
Nel centro abitato la sanzione amministrativa minima è di 41,00 euro, come previsto dall’art. 7 commi 1 lett. a) e 14 del CDS; fuori dai centri abitati la sanzione amministrativa minima è pari ad 85,00 euro, come previsto dall’art. 6 commi 4 lett. e) e 14 del CDS.
In caso di accertamento delle suddette violazioni, viene intimato al conducente, ai sensi dell’articolo 192 commi 3 e 6, di fermarsi oppure di proseguire la marcia solo dopo aver dotato il veicolo di mezzi antisdrucciolevoli. L’inosservanza comporta una multa di 84 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente.
In autostrada la multa, nel caso in cui si circoli senza dotazioni invernali quando è in vigore l’obbligo, va da un minimo di 80 ad un massimo di 318 euro.
Le sanzioni vengono applicate dopo 30 giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo.
Se la sanzione pecuniaria viene pagata entro 5 giorni dall’accertamento, si ha diritto ad una riduzione del 30%.