Entra in vigore il 7 novembre 2019 l’obbligo per i dispositivi antiabbandono per i bambini di età inferiore ai 4 anni.
Il regolamento di attuazione dell’articolo 172 del nuovo Codice della Strada specifica che l’obbligo riguarda l’installazione a bordo dei veicoli di un dispositivo di allarme la cui funzione è quella di prevenire l’abbandono dei bambini di età inferiore ai quattro anni.
Si attiva nel caso di allontanamento del conducente e può essere integrato nel seggiolino, oppure indipendente dal sistema di ritenuta del bambino.
Per agevolare l’acquisto dei dispositivi, nel Decreto Fiscale è stato istituito un fondo e il riconoscimento di un contributo economico di 30 euro per ciascun dispositivo acquistato.
L’Asaps, Associazione sostenitori Polstrada, spiegando che il ministero dell’Interno ha divulgato oggi la Circolare esplicativa della Direzione Centrale delle Specialità per attuare il decreto del Mit relativo al Regolamento sull’art.172 del nuovo Codice della strada.
Il decreto, spiega l’Asaps, prevede che i dispositivi “dovranno attivarsi automaticamente e dovranno essere dotati di un allarme in grado di avvisare il conducente della presenza del bambino nel veicolo attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all’interno o all’esterno del veicolo (potranno essere dotati anche di un sistema di comunicazione automatico per l’invio di messaggi o chiamate)”. Il Decreto del ministero dei Trasporti ha stabilito anche le caratteristiche tecniche di questi dispositivi “che potranno essere integrati all’origine nel seggiolino, oppure una dotazione di base o un accessorio del veicolo, ricompreso nel fascicolo di omologazione dello stesso oppure un sistema indipendente dal seggiolino e dal veicolo”. Chi non si doterà di questi dispositivi incorrerà nelle violazioni previste dall’articolo 172 del Codice della Strada, con sanzione amministrativa da 81 a 326 euro (pagamento entro cinque giorni 56,70 euro) e la decurtazione di 5 punti dalla patente.