È stata pubblicata la circolare n. 135 del 22 dicembre 2022, con cui l’Istituto comunica la conclusione di tutte le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nell’anno 2023 e fornisce il dettaglio delle operazioni effettuate.
L’articolo 2 del decreto 10 novembre 2022, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha stabilito che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 è determinata in misura pari al 7,3% dal 1° gennaio 2023.
Il Disegno di Legge di Bilancio 2023 prevede interventi volti a rimodulare le modalità di attribuzione della rivalutazione automatica per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il trattamento minimo.
Al fine di evitare la corresponsione di somme potenzialmente indebite, pertanto, la rivalutazione è stata attribuita in misura pari al 100% a tutti i beneficiari il cui importo cumulato di pensione sia compreso nel limite di quattro volte il trattamento minimo in pagamento nell’anno 2022 (pari a € 2.101,52).
Per i pensionati il cui trattamento pensionistico cumulato è superiore al predetto limite, la rivalutazione sarà attribuita sulla prima rata utile dopo l’approvazione della legge di bilancio 2023.
Le nuove regole
La Finanziaria 2023 modifica i suddetti criteri prevedendo per il biennio 2023-2024 sette fasce di rivalutazione a seconda dell’importo del trattamento pensionistico (in tabella gli aumenti) e, soprattutto, ripristinando il meccanismo della rivalutazione sull’importo complessivo del trattamento. Resta fermo il meccanismo di garanzia in base al quale la rivalutazione non può essere inferiore all’aumento massimo attribuibile della fascia inferiore.
Vale anche la pena ricordare che, con la normativa vigente
- la rivalutazione viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare,
- la perequazione non si applica per l’intero indice ISTAT su tutti gli assegni, bensi con il meccanismo progressivo previsto dalla legge 448/1998 (e succ. modd.), ovvero:
- nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.
In sostanza si tratterebbe
- per gli assegni delle pensioni minime, di 38 euro mensili netti in più
- per le pensioni da 1000 euro, circa 75 euro mensili netti in più
- per le pensioni da 2000 euro, circa 100 euro netti in più
- per le pensioni da 2500 euro lordi, circa 111 euro di aumento
- per le pensioni da 4000 euro lordi, circa 150 euro di aumento.
Chi percepisce una pensione non superiore al trattamento minimo (cioè 525,38€) godrà di una rivalutazione straordinaria dell’1,5% che porterà l’assegno minimo a circa 572€ al mese (per tutto il 2023, compresa la tredicesima). Per i pensionati di età non inferiore a 75 anni l’aumento sarà del 6,4% grazie al quale, come annunciato dal Governo, si può raggiungere la teorica cifra di 600€ al mese. Si ricorda che si tratta di aumenti transitori, destinati cioè a trovare applicazione per il solo 2023, senza incidere sulle prestazioni collegate al reddito.
Si fa presente che, per l’anno 2023, l’età di accesso alla pensione di vecchiaia e all’assegno sociale è pari a 67 anni. Tale limite è stato applicato in sede di rinnovo alle fattispecie interessate.
Si ricorda, infine, che i pagamenti dei trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili nonché le rendite vitalizie dell’INAIL vengono effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale l’erogazione viene eseguita il secondo giorno bancabile (art. 1,2 comma 184, della legge 27 dicembre 2017, n. 205). Per l’anno 2023, pertanto, il pagamento del mese di gennaio sarà disposto il 3 gennaio.
Per le prestazioni previdenziali e assistenziali, il certificato di pensione per il 2022 sarà pubblicato tra i servizi on line disponibili sul sito istituzionale.