ORDINANZA: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID
Lโordinanza introduce ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019
1. Non sono consentiti spostamenti in ingresso e sul territorio della Regione nei seguenti casi:
a) soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5ยฐ C) che, ai sensi dellโart. 1, comma 1, lett. c) del decreto del Presidente del Consiglio 26 aprile 2020, devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
b) soggetti giร sottoposti a sorveglianza sanitaria attraverso isolamento fiduciario;
2. I vettori e gli armatori del trasporto interregionale di linea aereo, marittimo e ferroviario, per gli ingressi dedicati ai treni AV e IC, provvedono alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri allโimbarco e vietano lo stesso in caso di stato febbrile maggiore di37,5ยฐC; i vettori e gli armatori del trasporto interregionale aereo e marittimo del porto diCivitavecchia provvedono alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri ancheallo sbarco;
3. Il passeggero residente in regioni diverse dal Lazio che, allo sbarco, presenta temperatura maggiore di 37,5ยฐC, contatta il numero unico regionale dedicato 800.118.800 che,allโoccorrenza, attiva il SISP di competenza territoriale per la presa in carico, lโeventualeapertura della procedura di isolamento e per lโeffettuazione del test molecolare, ancheattraverso lโaccesso presso le sedi regionali โdrive inโ; fino allโesito del test diagnosticomolecolare la persona รจ tenuta a restare in isolamento presso il proprio domicilio,osservando le note misure di distanziamento sociale, di igiene e di protezione;
4. Il passeggero residente nel Lazio che non ha effettuato lโimbarco, ovvero il passeggero residente che allo sbarco presenta temperatura maggiore di 37,5ยฐ C, deve contattare ilproprio MMG/PLS scelta per segnalare la sintomatologia e per la conseguente presa incarico secondo le modalitร stabilite dalle linee guida regionali;
5. Allo scopo di continuare a prevenire fenomeni di sovraffollamento presso gli uffici deputati al rilascio del certificato di esenzione per reddito E01, E02, E03, E04 e per esenzione per patologia, la scadenza del 30 giugno 2020 disposta con le ordinanze Z0005 del 9 marzo2020 e Z0006 del 10 marzo 2020 รจ differita al 31 dicembre 2020, fermo lโobbligo degliassistiti di comunicare allโAzienda sanitaria di appartenenza eventuali variazioniintervenute, restando salva ogni diversa misura a cura della Direzione salute e integrazionesocio-sanitaria in raccordo con lโUnitร di crisi regionale.
QUIย il testo dell’ordinanza




