Tutte le informazioni per ripartire sicuri dal 18 maggio.
A decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche, commerciali e artigianali:
- commercio al dettaglio in sede fissa, compresi centri commerciali e outlet;
- commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi);
- attività artigianali;
- servizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- attività di servizi della persona (a titolo esemplificativo barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing), con l’esclusione delle attività di gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore;
- agenzie di viaggio.
Le attività di cui al punto 1 devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni ed allegate alla presente ordinanza.
A decorrere da 18 maggio 2020 sono inoltre consentiti:
- lo svolgimento di attività sportive individuali, anche presso strutture e centri sportivi, nel rispetto delle misure di sanificazione e distanziamento fisico tra gli atleti, nonché tra atleti, addetti e istruttori, con esclusione di utilizzo degli spogliatoi, piscine, palestre, luoghi di socializzazione;
- l’attività nautica di diporto;
- il pilotaggio di aerei ultraleggeri;
- l’attività di pesca nelle acque interne (fiumi, laghi naturali e artificiali) e in mare (sia da imbarcazione che da terra che subacquea);
- l’attività di allenamento e di addestramento di animali in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari o degli allevatori e addestratori;
- l’apicultura;
- la caccia selettiva delle specie di fauna selvatica allo scopo di prevenire ed eliminare gravi problemi per l’incolumità pubblica.
- per le attività ancora sospese, l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali esclusivamente al personale impegnato in attività di allestimento, manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché a operatori economici ai quali sono commissionate tali attività finalizzate alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio propedeutiche a successive disposizioni di apertura. Le attività consentite ai sensi del presente punto riguardano anche i parchi divertimento e i parchi tematici.
Le attività di cui è consentita la riapertura adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee di indirizzo per la riapertura allegate alla presente ordinanza. Le attività per le quali non sono definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di igiene e contenimento del contagio contenute:
- nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.
- nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione.
Allo scopo di assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali e quelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, i soggetti interessati dalla presente ordinanza si conformano alla disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco del comune di riferimento. Tali discipline prevedono in ogni caso la chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, servizi di somministrazione di alimenti e bevande sul suolo o da asporto.
Dal 20 maggio 2020 sono consentite:
- l’attività delle strutture ricettive extralberghiere (guest house o affittacamere, ostelli per la gioventù, hostel o ostelli, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, bed & breakfast, country house o residenze di campagna, rifugi montani, rifugi escursionistici, case del camminatore, alberghi diffusi).
- l’attività escursionistica a piedi in natura e nell’aria aperta, anche a titolo professionale, a condizione del rispetto della distanza interpersonale di due metri tra i componenti del gruppo escursionistico.
Dal 25 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche e produttive:
- palestre e piscine;
- l’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di centri e strutture sportive, nonché dei centri ricreativi e culturali, fermo restando la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive e la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in base a questo stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020;
- fermo restando la sospensione delle attività delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 è consentita l’attività corsistica individuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere ecc.).
A decorrere dal 29 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche e produttive:
- le attività degli stabilimenti balneari e lacuali, sulle spiagge libere e altre attività a finalità turistico ricreativo che si svolgono sul demanio marittimo e lacuale;
- le attività dei parchi tematici, parchi zoologici, parchi divertimento, lunapark e spettacolo viaggiante;
- i campeggi, villaggi turistici, aree attrezzate per la sosta temporanea.
Resta fermo che, allo scopo di assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali e quelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, i soggetti interessati dalla presente ordinanza si conformano alla disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco del comune di riferimento. Tali discipline prevedono in ogni caso la chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto, cui si aggiungono, con la presente ordinanza, le attività artigianali di prodotti alimentari (a titolo esemplificativo e non esaustivo pizzerie, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie ecc.), gli esercizi commerciali di vicinato di prodotti alimentari, le attività commerciali su area pubblica di prodotti alimentari.
Ordinanze:
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_news/Ordinanza_Z00041_16_05_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_news/Ordinanza_Z00042_19_05_2020.pdf