Dal 1ยฐ marzo 2023 coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023 abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale (AUU) per i figli a carico , accolta e in corso di validitร , beneficeranno dell’erogazione d’ufficio della prestazione da parte dellโINPS, senza dover presentare una nuova domanda. Resta obbligatorio, invece, il rinnovo dellโ ISEE per poter usufruire dellโimporto completo.
Il rinnovo automatico dellโAssegno unico รจ una misura di semplificazione per gli utenti, realizzata anche grazie ai fondi garantiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dellโItalia (PNRR), che punta a valorizzare le banche dati dell’Istituto offrendo un servizio innovativo. I dati della domanda, infatti, saranno automaticamente prelevati dagli archivi dellโIstituto, che procederร a liquidare il beneficio in continuitร .
I richiedenti dovranno tuttavia comunicare eventuali variazioni delle informazioni precedentemente inserite nella domanda di Assegno unico trasmessa allโINPS prima del 28 febbraio 2023 (ad esempio: nascita di figli, variazione/inserimento della condizione di disabilitร , separazione, variazioni IBAN , maggiore etร dei figli), integrando tempestivamente la domanda giร trasmessa.
Per la quantificazione dellโAssegno unico permane, per tutti i beneficiari, lโobbligo di presentare la nuova DSU per il 2023, per rinnovare lโ ISEE . In assenza di una nuova DSU , correttamente attestata, lโimporto dellโAssegno unico sarร calcolato a partire da marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti.
Potranno invece presentare la domanda coloro che non hanno mai fruito dellโAssegno unico e quanti avevano prima del 28 febbraio 2023 trasmesso una domanda che non รจ stata accolta o che non รจ piรน attiva. Le domande possono essere presentate tramite:
- servizio online;
- Contact center;
- patronati;
- app INPS Mobile.
Per quanto riguarda la decorrenza della prestazione si ricorda che โ per le domande presentate entro il 30 giugno 2023 โ lโAssegno unico รจ riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.
Si rimanda alla circolare INPS 15 dicembre 2022, n. 132 per ulteriori approfondimenti.




