A seguito della Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve, diramata dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, la Provincia di Viterbo, settore Viabilità, ha emesso un’ordinanza che impone l’obbligo di catene a bordo o l’utilizzo di pneumatici invernali su numerose strade provinciali del Viterbese. Con alcune differenze rispetto agli anni passati, differenze prescritte nelle disposizioni ministeriali stesse.
In primo luogo, cambia il termine temporale di durata dell’ordinanza, che inizia il 15 novembre 2013 e finisce il 15 aprile 2014 (e non più il 31 marzo come negli anni precedenti). La Provincia sta provvedendo in questi giorni ad aggiornare l’apposita segnaletica stradale presente sulle arterie viarie della Tuscia interessate dal provvedimento.
Nel periodo di vigenza dell’obbligo, poi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli potranno circolare soltanto in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.
Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione. I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, 01 e 02. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÓNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l’impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1.
I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. Allo scopo di evitare interpretazioni non uniformi circa l’impiego dei mezzi antisdrucciolevoli, si chiarisce che i medesimi devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.
Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l’istallazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale. Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e 01, l’istallazione deve riguardare tutte le ruote, anche in coerenza con la Circolare n. 58/71, prot. n. 557/2174/D del 22.10.1971, emanata dall’allora Ministro dei trasporti e dell’aviazione civile.