Lazio, al via i Saldi Invernali 2026: si parte sabato 3 gennaio
Ufficializzate le date dalla Regione: sconti per sei settimane. In vigore il divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’avvio.
La stagione dei grandi affari nel Lazio ha una data ufficiale: i saldi invernali 2026 inizieranno ufficialmente sabato 3 gennaio. A confermarlo è la Regione Lazio, definendo il calendario delle vendite di fine stagione per il nuovo anno, un appuntamento molto atteso sia dai consumatori a caccia di occasioni che dagli operatori del settore retail.
Il calendario e la scelta della data
Secondo la normativa regionale, l’inizio dei saldi invernali è fissato al primo giorno feriale antecedente l’Epifania. Tuttavia, qualora tale giorno coincida con il lunedì, l’avvio viene anticipato al sabato precedente. Poiché nel 2026 il 6 gennaio cadrà di martedì e il 5 gennaio di lunedì, la data ufficiale di inizio è stata fissata per sabato 3 gennaio.
Durata e Regole
Le vendite di fine stagione avranno una durata massima di sei settimane consecutive. Al termine di questo periodo, non sarà più possibile applicare sconti legati ai saldi.
La Regione Lazio ha inoltre richiamato il rispetto rigoroso dell’articolo 34 della Legge Regionale n. 22/2019 (Testo Unico del Commercio), che prevede il divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi. Tale misura è volta a garantire la trasparenza del mercato, tutelare la leale concorrenza tra gli esercenti e assicurare chiarezza ai consumatori sulla reale convenienza degli sconti di fine stagione.
Sguardo all’estate 2026
La nota regionale ha già delineato anche la finestra per i saldi estivi 2026, che inizieranno il primo sabato del mese, ovvero sabato 4 luglio 2026, seguendo la medesima disciplina di durata e divieti promozionali preventivi.
Alcune cose da ricordare:
- I cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.
- Prova dei capi: non c’è obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante.
- Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e vanno favoriti i pagamenti cashless.
- Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
- Indicazione del prezzo: il negoziante ha l’obbligo di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.







